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Sez. 1, Sentenza n. 26210 del 28/12/2010 (Rv. 615707 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità ex art. 63 T.U. enti locali - Lite pendente - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615707-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di elettorato passivo, la causa d'incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 63, primo comma, n. 4, del d.lgs. n. 267, sussiste qualora il sindaco sia evocato in causa dal comune, ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., quale amministratore di una società da esso partecipata, per i danni arrecati nella gestione, stante il conflitto d'interessi sostanziale con l'ente locale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)