Sez. 1, Sentenza n. 6880 del 19/05/2001 (Rv. 548186 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Per "lite pendente" - Parte processuale - Nozione - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di elezioni, l'incompatibilità alla carica di sindaco di "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile, penale o amministrativo... con il comune", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981, va accertata con riferimento al concetto tecnico di "parte", inteso nel senso processuale, che non è riferibile, in chiave sostanzialistica, alla diversa figura del soggetto genericamente interessato all'esito della lite per le ricadute patrimoniali che possano derivargliene. Ne consegue che non può essere affermata la menzionata incompatibilità nel caso in cui il soggetto non sia o non sia più (per intervenuta rinunzia o per disposta estromissione dal processo) parte del processo (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva dichiarato l'incompatibilità di un soggetto alla carica di sindaco, in considerazione della pendenza innanzi al giudice amministrativo di impugnazioni avverso provvedimenti di sospensione di lottizzazioni ed edificazioni abusive, promosse da lui e dal suo coniuge, ma poi formalmente proseguiti solo da quest'ultimo, e da società delle quali il medesimo soggetto era socio).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)