Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12127 del 13/06/2016 (Rv. 640216 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. prima della data di applicabilità di tali norme - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost. l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. prima della data di applicabilità di queste norme, atteso che la trasgressione della disciplina intertemporale cagiona un vizio proprio dell'ordinanza per violazione della legge processuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)