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Sez. L, Sentenza n. 4308 del 09/04/1993 (Rv. 481775 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento - Domanda amministrativa - Requisito necessario - Configurabilità - Inclusione nella domanda diretta all'accertamento sanitario ex art. 6 legge n. 118 del 1971 - Inammissibilità - Mancanza - Effetti - Improponibilità della successiva domanda giudiziaria di detta indennità.
Stato
decisa il 1993-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481775-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

La domanda amministrativa dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 11 febbraio 1980 n. 18 costituisce - in concorso con i requisiti sanitari (diversi da quelli previsti per il riconoscimento della sola invalidità civile) - un requisito necessario per l'attribuzione di detta indennità, come si desume dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 3 della medesima legge (che fa decorrere l'indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), e la mancanza di tale domanda amministrativa - la quale non può ritenersi compresa nella domanda diretta all'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971 n. 118 - determina l'improponibilità della successiva domanda giudiziaria (della stessa indennità di accompagnamento) per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni per il sorgere del beneficio richiesto.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 6, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)