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Sez. 2, Sentenza n. 619 del 11/02/1977 (Rv. 384178 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - EFFETTI DELL'OPPOSIZIONE - ANNULLAMENTO DEL GIUDICATO FORMATOSI TRA LE PARTI ORIGINARIE - ESCLUSIONE - LIMITI - INCOMPATIBILITA TRA I RAPPORTI ACCERTATI - GIUDIZI IN MATERIA DI ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS - CONTROVERSIA SULL'APPARTENENZA AL CONVENUTO DEL FONDO DOMINANTE - ESAME DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LICEITA - IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLE PARTI INNANZI IL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384178-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - EFFETTI DELL'OPPOSIZIONE - ANNULLAMENTO DEL GIUDICATO FORMATOSI TRA LE PARTI ORIGINARIE - ESCLUSIONE - LIMITI - INCOMPATIBILITA TRA I RAPPORTI ACCERTATI - GIUDIZI IN MATERIA DI ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS - CONTROVERSIA SULL'APPARTENENZA AL CONVENUTO DEL FONDO DOMINANTE - ESAME DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - LICEITA - IN APPELLO - AMMISSIBILITA - RIMESSIONE DELLE PARTI INNANZI IL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui l'opposizione di terzo non annulla ne distrugge il giudicato formatosi tra le parti originarie soffre eccezione quando il rapporto accertato nei confronti dell'opponente sia assolutamente incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza opposta. Ricorre quest'ultima ipotesi ove sia il giudicato opposto che la sentenza che provvede sull'opposizione abbiano ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di una identica servitu, pronunciando, rispettivamente, il primo nei confronti di una persona erroneamente ritenuta proprietaria del fondo preteso dominante e la seconda sull'opposizione proposta dall'effettivo proprietario di quell'immobile, perche nei giudizi in materia di actio negatoria servitutis, quante volte l'appartenenza al convenuto del preteso fondo dominante sia controversa, la soluzione della relativa questione costituisce un presupposto logico per la decisione della lite, e sulla questione medesima si Forma il giudicato. In tutti i casi in cui, per le considerazioni sopra indicate, l'efficacia della sentenza opposta debba venir meno anche tra coloro che sono state parti del relativo processo, non e precluso al giudice dell'opposizione l'esame del merito e tale principio vale anche per il giudice di appello, non essendo l'ipotesi prevista nell'elencazione tassativa degli artt 353 e 354 cod proc civ, dei casi di rimessione delle parti innanzi al primo giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)