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Sez. 3, Sentenza n. 755 del 21/03/1970 (Rv. 346033 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - PERSONA MINORE CITATA IN PROPRIO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346033-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - PERSONA MINORE CITATA IN PROPRIO - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*

Il vizio della citazione e del processo, derivante dalla chiamata in giudizio in persona propria di un soggetto in eta minore costituisce una nullita che puo essere rilevata oltre i termini previsti dallo art 157, secondo comma, cod proc civ. tale nullita, puo essere, tuttavia, sanata, se il soggetto interessato, divenuto maggiorenne, accetta il contraddittorio. La manifestazione di volonta della accettazione del contraddittorio, puo desumersi dal comportamento tenuto nel processo dal procuratore che in esso si costitui per il convenuto - in virtu di procura nulla, perche rilasciata quando l'interessato era minorenne - sempre che si accerti che vi fu da parte del soggetto, divenuto maggiorenne, una ratifica anche tacita di quella procura e l'accettazione dell'attivita del procuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)