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Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 03/05/1976 (Rv. 380318 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - PASSIVA - CITAZIONE DI UN MINORE IN PROPRIO - NULLITA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - SANATORIA - CONDIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - EFFETTO - RATIFICA TACITA DELLA PROCURA AD LITEM.*
Stato
decisa il 1976-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380318-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - PASSIVA - CITAZIONE DI UN MINORE IN PROPRIO - NULLITA - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - SANATORIA - CONDIZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - EFFETTO - RATIFICA TACITA DELLA PROCURA AD LITEM.*

Il vizio della citazione derivante dal difetto di legittimazione ad processum del soggetto in eta minore, chiamato in giudizio in proprio e non in persona del suo legale rappresentante, da luogo ad una nullita che puo essere rilevata oltre i termini previsti dall'art 157, secondo comma, cod proc civ. tale nullita, pero, resta definitivamente sanata qualora il soggetto interessato, divenuto maggiorenne abbia accettato il contraddittorio, senza sollevare alcuna eccezione; in tal caso il di lui comportamento concludente integra pure una ratifica della procura ad litem, originariamente nulla, in quanto esprime una tacita approvazione dell'attivita del procuratore. (V 1911/70, mass n 347920; (Conf 755/70, mass n 346033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)