Sez. L, Sentenza n. 2365 del 01/04/1983 (Rv. 427221 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - NATURA STRUMENTALE DEI PROVVEDIMENTI - CONSEGUENZA - CONVALIDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI MERITO - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE QUO ANTE - DISCIPLINA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - NATURA STRUMENTALE DEI PROVVEDIMENTI - CONSEGUENZA - CONVALIDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI MERITO - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE QUO ANTE - DISCIPLINA.*
I provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., per la loro natura strumentale, sono vincolati al diritto che si vuol far valere e rimangono assorbiti dalla decisione della causa della quale seguono la sorte e che l'istante è tenuto ad iniziare nel termine perentorio fissato dal giudice. È, quindi, da escludere che per essi debba emettersi una pronuncia di convalida e, nel caso di rigetto della domanda di merito, il ristabilimento dell'ordine giuridico per il provvedimento cautelare incautamente richiesto può aversi sulla base del disposto del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.. (Conf 4135/79, mass n 400647).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)