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Sez. U - , Sentenza n. 19281 del 19/07/2018 (Rv. 649687 - 02)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Dismissione di immobili pubblici - Provvedimento di riclassificazione successivo all’esercizio dell’opzione – Conferma a seguito di sentenza del G.A. passata in giudicato - Irrilevanza ai fini del prezzo di vendita - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649687-02

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica dell'immobile (nella specie, riclassificato come "di pregio"), quand'anche confermata, con sentenza passata in cosa giudicata, a seguito di impugnativa innanzi al G.A., non essendo il provvedimento di riclassificazione, in assenza di una riserva di modificabilità del prezzo contenuta nell'offerta di vendita, in grado di scalfire il vincolo contrattuale perfezionatosi anteriormente alla sua adozione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1329, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)