Sez. 1 - , Sentenza n. 4400 del 21/02/2017 (Rv. 643874 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Fase conseguente alla instaurazione del rapporto di locazione - Posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all'assegnatario - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita - Ammissibilità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Nelle assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita, l'assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti, ed alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento, in suo favore, del diritto di proprietà sull'alloggio assegnatogli, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, al quale l'assegnatario stesso può rivolgersi per ottenere una sentenza che, ex art. 2932 c.c., tenga luogo del contratto non concluso.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)