Sez. 3, Sentenza n. 7795 del 20/12/1986 (Rv. 449748 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - VETTORE - REQUISITI.*
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - VETTORE - REQUISITI.*
La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall'art. 1741 cod. civ., è ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione della esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l'esecuzione del trasporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)