Sez. 3, Sentenza n. 15186 del 06/08/2004 (Rv. 576481 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - VETTORE | Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Criteri.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - VETTORE
In tema di contratto di spedizione, affinché lo spedizioniere - soggetto normalmente obbligato a concludere un contratto in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, acquisti anche la qualità di vettore, occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l'obbligo dell'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente; nell'accertare se lo spedizioniere abbia assunto anche le obbligazioni del vettore il giudice di merito (cui la relativa indagine è devoluta, trattandosi di indagine in fatto) deve fare ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. Cod. civ., tenendo conto, in particolare, del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1740, Cod. Civ. art. 1741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)