Sez. 3, Sentenza n. 9196 del 01/09/1999 (Rv. 529562 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Obbligo di motivazione - Contenuto - Individuazione - Criteri - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
In tema di infrazioni valutarie, si applica il principio - pacifico in materia di sanzioni amministrative - secondo il quale l'obbligo della motivazione e della contestazione del fatto, nel provvedimento con il quale si applica la sanzione, è soddisfatto qualora l'ingiunzione rechi l'indicazione della violazione addebitata, rinviando recettiziamente per il resto ad altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità dell'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)