Sez. 1, Sentenza n. 9433 del 21/09/1998 (Rv. 519045 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Obbligo di motivazione - Contenuto - Individuazione - Criteri - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione, e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)