diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6943 del 21/11/1983 (Rv. 431615 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL CURATORE SPECIALE EX ART. 78 COD. PROC. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DETTO PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431615-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL CURATORE SPECIALE EX ART. 78 COD. PROC. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DETTO PROVVEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. Avverso il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale dell'incapace che ne sia privo ed al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, con funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo e nell'ambito del quale esaurisce la sua funzione, sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato e sottoposto alla verifica di legittimità, anche di ufficio in primo grado ed in seguito su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità. (nella specie, trattavasi di nomina, ad opera del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, di un curatore per la ritenuta esistenza di un conflitto di interessi fra il rappresentante di una frazione e la frazione stessa). (V 570/82, mass n 418296; (V 1693/74, mass n 369868; (V 828/71, mass n 350667).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)