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Sez. 2, Sentenza n. 9083 del 16/04/2007 (Rv. 596389 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Capacità dell'Avvocatura dello Stato - Necessità del mandato - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596389-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

All'Avvocatura dello Stato spetta la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, senza bisogno di mandato, neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedano il mandato speciale, bastando che consti la sua qualità, e potendo esercitare tali sue funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, mercè il compimento di tutti gli atti processuali consentiti al difensore munito di mandato.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)