Sez. L, Sentenza n. 12831 del 03/09/2003 (Rv. 566505 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Capacità dell'Avvocatura - Limiti - Rapporto sottostante al mandato "ex lege" - Carattere meramente interno - Conseguenze.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
L'Avvocatura dello Stato, cui spetta, senza bisogno di mandato, la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, ha la capacità di compiere tutti gli atti processuali consentiti al difensore munito di mandato, con la sola esclusione (in mancanza di un espresso conferimento del relativo potere), di quelli che importano una disposizione del diritto in contesa; il rapporto sottostante a quello di mandato ex lege fra l'amministrazione e l'Avvocatura e relativo alla gestione della lite costituisce un rapporto meramente interno all'amministrazione medesima, senza alcuna necessità che questa deliberi, con atti di rilievo esterno, la sua volontà di agire o resistere in giudizio, nei vari gradi e fasi di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)