diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023 (Rv. 667508 - 02)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Mutuo - Obbligazione restitutoria del mutuatario - Mancata produzione del documento contrattuale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667508-02

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE

La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)

Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)