Sez. 3, Sentenza n. 3538 del 18/11/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 266084 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE | Sospensione "ex" art. 479 cod. proc. pen. - Eccezionalità - Applicabilità anche nel corso delle indagini preliminari - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE
La causa di sospensione del processo per la preliminare risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, prevista dall'art. 479 cod. proc. pen., è un mezzo eccezionale cui il giudice può far ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta, con la conseguenza che non può trovare applicazione nel corso delle indagini preliminari e prima dell'esercizio dell'azione penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)