Sez. L, Sentenza n. 5617 del 15/10/1988 (Rv. 460167 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - ULTERIORI MAGGIORAZIONI DI PENSIONE EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - CONDIZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA RISULTANTE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - ULTERIORI MAGGIORAZIONI DI PENSIONE EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - CONDIZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA RISULTANTE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 quater, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (che, nel testo aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33, prevede l'attribuzione di un'ulteriore maggiorazione di lire diecimila mensili nel caso di pensione attribuita per effetto di un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781), si deve aver riguardo esclusivamente alla contribuzione obbligatoria risultante al momento della liquidazione della pensione, non avendo rilievo successivi versamenti di contributi (obbligatori) per rapporti di lavoro del soggetto titolare, come dimostrato dall'elemento letterale della norma nonché dal titolo (anticipazione di importi eventuali conseguenti a nuova liquidazione della pensione) e dalla limitazione temporale (luglio-dicembre 1980) della maggiorazione predetta. (V 7252/87, mass n 455360; (V 3515/87, mass n 452506).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)