Sez. L, Sentenza n. 29835 del 19/12/2008 (Rv. 606151 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Pensione integrata al trattamento minimo - Maggiorazione di lire diecimila mensili ex d.l. n. 663 del 1979 - Requisito contributivo minimo di settecentottantuno settimane - Riferimento alla sola contribuzione obbligatoria - Carattere esclusivo - Fondamento - Contribuzione volontaria - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
La disposizione dell'art. 14 "quater", comma terzo, d.l. n. 663 del 1979 - che (nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 33 del 1980) prevede l'attribuzione, agli ivi indicati titolari di pensione integrata al trattamento minimo, oltre che della maggiorazione di lire diecimila mensili di cui al primo comma dello stesso articolo, di un'ulteriore maggiorazione di pari importo, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a settecentottantuno - va interpretata nel senso che il requisito del detto numero di settimane di contribuzione deve essere determinato con riferimento alla sola contribuzione obbligatoria, senza tener conto di quella volontaria, atteso che ogni ulteriore limitazione del beneficio, ponendosi come provvisoria e straordinaria, è soggetta a stretta interpretazione. Ne consegue che il suddetto beneficio non spetta quando il requisito contributivo sia stato realizzato in epoca successiva al pensionamento per effetto di ulteriore contribuzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)