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Sez. L, Sentenza n. 13399 del 29/05/2013 (Rv. 626668 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Trattamenti pensionistici integrativi aziendali - Natura - Retribuzione differita infunzione previdenziale - Conseguenze - Limiti per l'autonomia privata in ordine al "quantum" ed ai requisiti e presupposti di erogazione - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626668-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa, con la conseguenza che l'autonomia privata non subisce, in linea generale, limiti alla determinazione del "quantum" dovuto e dei presupposti e requisiti di erogazione di dette pensioni, potendo determinare altresì le condizioni della reversibilità delle prestazioni in favore del coniuge e dei figli del pensionato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la reversione della pensione in favore del coniuge del pensionato - nel caso, separato giudizialmente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro - in quanto la contrattazione collettiva limitava la reversibilità al coniuge convivente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)