Sez. U, Sentenza n. 974 del 01/02/1997 (Rv. 502147 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Trattamenti pensionistici integrativi aziendali - Natura - Retribuzione differita - Configurabilità - Funzione previdenziale - Sussistenza - Criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro e garanzia ex art. 36 Cost. - Esclusione - Limiti per l'autonomia privata in ordine al quantum ed ai requisiti e presupposti di erogazione - Insussistenza - Vincolo di destinazione delle somme allo scopo pensionistico posto dall'art. 2117 cod. civ. - Operatività - Esclusione - Fattispecie relativa alla previsione contrattuale della sospensione del trattamento integrativo in caso di svolgimento di determinate attività lavorative.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione alla loro funzione previdenziale (che spiega la sottrazione alla contribuzione previdenziale dei relativi accantonamenti, disposta - in via di interpretazione autentica dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - dall'art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991 n. 166), sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa. Ne discende la non operatività del criterio di inderogabile proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro, e, più in generale - con particolare riferimento alle pensioni aggiuntive rispetto al trattamento previdenziale obbligatorio -, della garanzia dell'art. 36 Cost., in relazione all'art. 2099 cod. civ. Ne consegue, in primo luogo, che l'autonomia privata non subisce, in linea generale, limiti alla determinazione del quantum dovuto e dei presupposti e requisiti di erogazione di dette pensioni, e, in secondo luogo, che non può ritenersi pertinente - con particolare riferimento alla sospensione del trattamento integrativo in caso di svolgimento di determinate attività lavorative - il vincolo di destinazione delle somme allo scopo pensionistico, posto dall'art. 2117 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)