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Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 21/04/1999 (Rv. 525588 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Proposizione della relativa domanda per la prima volta in appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a domanda proposta nei confronti di parte rimasta contumace in primo grado.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525588-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

È ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio. (Poiché nella specie la parte contro cui la domanda era stata proposta si era costituita solo in appello, la S.C. ha rilevato che la domanda ex art. 96 non poteva riferirsi che al giudizio d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)