Sez. L, Sentenza n. 3644 del 15/06/1982 (Rv. 421612 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO NEI CONFRONTI DEGLI IMPIEGATI EX ARTT. 38 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 E 5 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - DEDUZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEDUCENTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLO OBBLIGO ASSICURATIVO NEI CONFRONTI DEGLI IMPIEGATI EX ARTT. 38 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 E 5 DEL R.D.L. N. 636 DEL 1939 - DEDUZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEDUCENTE.*
Gli artt. 38 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 5 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 - i quali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1950 n. 633, escludevano l'Obbligo assicurativo nei confronti degli impiegati con retribuzione mensile superiore, rispettivamente, a lire ottocento ed a lire millecinquecento - comportano, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione dell'Onere della prova, che il dipendente il quale chieda il riconoscimento del diritto all'Assicurazione obbligatoria, negando il superamento di quei limiti, deve dimostrare di avere percepito una retribuzione di misura inferiore a quella legislativamente indicata per l'esenzione, posto che la misura della retribuzione assume le caratteristiche di un fatto costitutivo, sia pure di contenuto negativo, del diritto alla prestazione assicurativa. (Conf 2499/81, mass n 413281; (Conf 2867/80, mass n 406613).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 5, Legge 28/07/1950 num. 633
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)