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Sez. L, Sentenza n. 2499 del 24/04/1981 (Rv. 413281 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - DOMANDA DEL LAVORATORE - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - PROVA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413281-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - DOMANDA DEL LAVORATORE - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - PROVA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Anche il lavoratore che richieda all'INPS la Costituzione della rendita vitalizia di cui all'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, in sostituzione del datore di lavoro, e tenuto a fornire, come quest'ultimo, la prova dell'esistenza, della durata del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione percepita, sulla base di documenti di data certa, con esclusione di prove generiche. Ne puo il giudice ammettere tali prove in forza dell'art 421 cod proc civ poiche questa norma gli consente di superare esclusivamente i limiti stabiliti dal codice civile in via generale (artt 2721, 2722, 2723) per la prova testimoniale, non gia ogni altro stabilito dallo ordinamento per determinati e specifici Atti in ordine alla Forma, sia ad substantiam, sia ad probationem. (Conf 2867/80, mass n 406613; (contra 1537/80, mass n 405097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)