Sez. L, Sentenza n. 12902 del 19/12/1997 (Rv. 511080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Senza contestazione degli addebiti - Ingiustificatezza del recesso - Configurabilità - Dirigente industriale - Licenziamento disciplinare senza contestazione degli addebiti - Indennità contrattuali previste per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato - Spettanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nell'ipotesi di licenziamento di dirigente industriale senza il rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 (nella specie per mancata contestazione degli addebiti) sono dovuti, oltre all'indennità di mancato preavviso, anche le indennità aggiuntive eventualmente previste per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato, dovendosi ritenere equiparabile la mancanza di giusta causa alla mancata contestazione dei fatti che avrebbero potuto integrarla, atteso che, diversamente opinando, per sottrarsi alla erogazione delle suddette indennità aggiuntive, sarebbe sufficiente intimare il licenziamento al dirigente senza contestargli alcun addebito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)