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Sez. 2, Sentenza n. 4399 del 17/05/1997 (Rv. 504464 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Azioni aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare - Mancata indicazione del valore - Competenza del giudice adito - Presunzione ex art. 14 comma primo cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504464-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

Agli effetti della competenza per valore, le azioni aventi ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare, non disciplinate autonomamente dal codice di rito vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro e a beni mobili, con la conseguenza che esse, quando non ne sia indicato il valore si presumono di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 comma primo cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)