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Sez. U, Sentenza n. 1387 del 16/05/1973 (Rv. 364050 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - MOTIVAZIONE - ESTREMI - MANCANZA - ILLEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DEL PRETORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364050-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - MOTIVAZIONE - ESTREMI - MANCANZA - ILLEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DEL PRETORE - CONTENUTO.*

Il difetto di motivazione dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317, importa l'illegittimita del provvedimento per violazione di legge. La motivazione deve concernere non solo la concreta esistenza e la qualificazione giuridica della violazione, ma anche la misura della sanzione; e deve essere inoltre sufficiente, non contraddittoria ne, comunque, logicamente o giuridicamente viziata. L'indagine che il pretore deve compiere in proposito deve essere svolta in maniera penetrante, al fine di accertare se il provvedimento impugnato sia corretto, tanto sotto il profilo logico quanto sotto quello giuridico, e pronunciare, nel caso negativo, la sua illegittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)