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Sez. U, Sentenza n. 2618 del 05/07/1975 (Rv. 376575 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376575-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con la quale il prefetto ingiunge il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni depenalizzate del codice della strada, l'indagine sulla sussistenza o meno di un'adeguata motivazione a sostegno del provvedimento prefettizio, risolvendosi nella interpretazione di un atto amministrativo esterno al processo, configura un apprezzamento di fatto devoluto al giudice del merito, e soggetto al controllo della Corte di Cassazione solo sotto il profilo della correttezza e logicita della motivazione adottata dal giudice medesimo. (V 1387/73, mass n 364050).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)