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Sez. 1, Sentenza n. 1122 del 14/02/1984 (Rv. 433265 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE - CONTRASTO INCONCILIABILE TRA I SOCI - RILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433265-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - IN GENERE - CONTRASTO INCONCILIABILE TRA I SOCI - RILEVANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il contrasto inconciliabile fra i soci di una società personale, benché non espressamente previsto dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento della società, può avere Rilevanza come tale ove si risolva in un ostacolo al conseguimento dell'oggetto sociale. Il relativo apprezzamento in tal senso del giudice del merito costituisce una quaestio facti a lui istituzionalmente riservata, non sindacabile in Sede di legittimità se congruamente motivato. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito dichiarativa dello scioglimento di una società in nome collettivo per il dissidio insanabile tra i due soci, con quote uguali, ostativo al conseguimento dell'oggetto sociale). (V 3779/83, mass n 428691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)