Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 02/06/1983 (Rv. 428691 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - PER DISSIDIO FRA I DUE UNICI SOCI - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - DOMANDA RELATIVA DI CIASCUNO DI ESSI INDIPENDENTEMENTE DALLA RESPONSABILITÀ CIRCA LE CAUSE DEL DISSIDIO - AMMISSIBILITÀ - DOMANDA DI ESCLUSIONE PROPOSTA DAL CONVENUTO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - PER DISSIDIO FRA I DUE UNICI SOCI - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - DOMANDA RELATIVA DI CIASCUNO DI ESSI INDIPENDENTEMENTE DALLA RESPONSABILITÀ CIRCA LE CAUSE DEL DISSIDIO - AMMISSIBILITÀ - DOMANDA DI ESCLUSIONE PROPOSTA DAL CONVENUTO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
In una società composta da due soci, quando il dissidio fra gli stessi risulta insanabile e si riflette sulla gestione dell'impresa al punto da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, si verifica, ai sensi dell'art. 2272 n. 2 cod. civ. non un motivo di recesso del socio, bensì una causa di scioglimento della società. La relativa declaratoria può essere domandata in giudizio da ciascuno dei soci, indipendentemente dalla sua eventuale responsabilità circa le cause del dissidio stesso, questo essendo rilevante, ai fini dello scioglimento, nella sua obiettività, salvo alla parte convenuta il potere di paralizzare la domanda proponendo a sua volta domanda di esclusione contro l'attore e dimostrando che la causa del dissidio è imputabile esclusivamente a lui.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)