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Sez. 1, Sentenza n. 1961 del 26/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204812 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Autorizzazione in deroga all'obbligo di soggiorno data per ragioni di salute - È di competenza del Tribunale - Pendenza in appello del procedimento relativo alla misura di prevenzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204812-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere

L'art. 7 bis della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non prevede un provvedimento modificativo di quello che ha disposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, bensì un provvedimento che (ferma restando la misura di prevenzione già applicata) consenta di soddisfare gravi esigenze (determinate e temporanee), attinenti alla salute della persona sottoposta alla detta misura. Sicché il procedimento previsto dal citato articolo è diretto ad accertare i gravi motivi di salute che giustifichino la deroga al provvedimento di prevenzione; e quindi si presenta del tutto autonomo rispetto a quest'ultimo e ai motivi che lo hanno giustificato. Ne consegue che la competenza del Tribunale a provvedere sulla relativa istanza ha carattere funzionale e non viene meno per la circostanza che il giudizio di merito sulla misura di prevenzione applicata spetti frattanto, a seguito di impugnazione dell'interessato, alla Corte di Appello. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)