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Sez. 1, Sentenza n. 24218 del 04/06/2002 Cc. (dep. 24/06/2002) Rv. 221885 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO | Deroghe per motivi diversi da quelli gravi di salute - Partecipazione a processi - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221885-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO

La possibilità, per la persona sottoposta all'obbligo di soggiorno, dell'allontanamento dal comune di residenza o dal luogo di dimora abituale, pur essendo prevista solo per gravi e comprovati motivi di salute, deve essere riconosciuta anche per esigenze di partecipazione a processi e al fine di rendere dichiarazioni o deposizioni e, in tal caso, la facoltà di chiedere al tribunale la prescritta autorizzazione spetta anche all'autorità cui la legge riconosca un interesse a quella partecipazione. (Fattispecie relativa a richiesta del P.M. di audizione in pubblico dibattimento, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., di persona al soggiorno obbligato, che la Corte ha ritenuto legittimamente avanzata e impropriamente respinta dal tribunale competente).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)