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REGOLAMENTO (CE) N. 515/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Testo in vigore al

Art. 11

Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro in applicazione degli articoli 9 e 10 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Art. 12

Gli accertamenti, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi a tutte le informazioni ottenute dagli agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente.

Titolo II. Assistenza spontanea

Art. 13

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, alle condizioni enunciate agli articoli 14 e 15, la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata la richiesta preventiva da parte di queste ultime.

Art. 14

Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della regolamentazione doganale e agricola, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

  1. a) esercitano o fanno esercitare, nella misura del possibile, la speciale sorveglianza di cui all'articolo 7;

  2. b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con loro copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.

Art. 15

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati qualsiasi informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o appaiono loro contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

Art. 16

Le informazioni ottenute dagli agenti di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono essere invocate come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.

Titolo III. Relazioni con la commissione

Art. 17

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

  1. a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:

    — alle merci che hanno costituito oggetto o che si presume abbiano costituito oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola,

    — ai metodi ed ai procedimenti utilizzati o che si presume siano stati utilizzati per violare le regolamentazioni doganale o agricola,

    — alle richieste di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 16 che possono evidenziare tendenze di frode nei settori doganale o agricolo;

  2. b) ogni informazione riguardante insufficienze o lacune delle regolamentazioni doganale o agricola che l'applicazione ha consentito di rilevare o di supporre.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza delle regolamentazioni doganale e agricola.

Art. 18

1.

Qualora operazioni contrarie o che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola siano constatate dalle autorità competenti di uno Stato membro o presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

— qualora esse abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri, ovvero

— qualora dette autorità ritengano che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano senza indugio alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Qualora facciano ricorso alla disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 14, lettera b), e all'articolo 15.

3. Su richiesta motivata della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono come previsto agli articoli da 4 a 8.

4.

Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) senza indugio un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.

Lo o gli Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alla Commissione le conclusioni cui è (sono) pervenuto(i) al termine dell'indagine.

5. Degli agenti della Commissione possono raccogliere le informazioni di cui all'articolo 10 alle condizioni ivi stabilite e di comune accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto all'informazione e al controllo di cui la Commissione gode in virtù di altre normative vigenti.

Titolo IV. Relazioni con i paesi terzi

Art. 19

Sempreché il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola o per determinare l'ampiezza delle operazioni di cui si è constatata la non conformità a tali regolamentazioni, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, nell'ambito di un'azione concertata, con l'accordo delle autorità competenti che le hanno fornite, nel rispetto delle disposizioni interne applicabili al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

La comunicazione è effettuata dalla Commissione ovvero dagli Stati membri, nell'ambito dell'azione concertata di cui al primo comma; in ogni caso, nel paese terzo interessato è garantita con i mezzi adeguati una salvaguardia equivalente a quella di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 2.

Art. 20

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare alle condizioni di cui all'articolo 19, missioni comunitarie di cooperazione e di indagine amministrative in paesi terzi in coordinamento e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

2. Le missioni comunitarie nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:

  1. a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione, eventualmente in base ad elementi informativi forniti dal Parlamento europeo, ovvero su richiesta di uno o più Stati membri;

  2. b) partecipano alle missioni agenti della Commissione nominati a tale scopo e agenti a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;

  3. c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, nell'interesse della Comunità, da agenti di uno Stato membro, segnatamente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in tal caso, la Commissione è informata dei risultati della missione;

  4. d) le spese di missione sono a carico della Commissione.

3. La Commissione comunica agli Stati membri e al Parlamento europeo i risultati delle missioni svolte a norma del presente articolo.

Art. 21

1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate a norma dell'articolo 45.

2. Il disposto dell'articolo 12 si applica, mutatis mutandis, alle constatazioni ed alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini della loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 12, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di questi ultimi, i documenti originali ottenuti o copie autenticate degli stessi.

Art. 22

Gli Stati membri informano la Commissione delle informazioni scambiate, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, con i paesi terzi quando ciò rivesta, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, un particolare interesse per il corretto funzionamento delle regolamentazioni doganale e agricola ai sensi del presente regolamento e quando tali informazioni ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento.

Titolo V. Sistema d'informazione doganale

Capo 1. Istituzione di un sistema d'informazione doganale

Art. 23

1. È istituito un sistema informativo automatizzato, denominato «sistema d'informazione doganale», in appresso «SID», che risponde alle necessità delle autorità amministrative incaricate dell'applicazione delle regolamentazioni doganale o agricola, nonché alle esigenze della Commissione.

2. Il SID, a norma del presente regolamento, ha lo scopo di agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento.

3.

Le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare l'infrastruttura materiale del SID nell'ambito della cooperazione doganale di cui all'articolo K.1 punto 8 del trattato sull'Unione europea.

In tal caso la Commissione assicura la gestione tecnica di detta infrastruttura.

4. Le operazioni riguardanti l'applicazione della regolamentazione agricola per le quali si devono inserire informazioni nel SID sono determinate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

5. Lo scambio di informazioni a norma degli articoli 17 e 18 non è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo.

6. Gli Stati membri e la Commissione, in appresso denominati «partner del SID», partecipano al SID alle condizioni enunciate dal presente titolo.

Capo 2. Funzionamento e utilizzazione del SID

Art. 24

Il SID consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2, raggruppati secondo le seguenti categorie:

  1. a) merci;

  2. b) mezzi di trasporto;

  3. c) imprese;

  4. d) persone;

  5. e) tendenze in materia di frode;

  6. f) competenze disponibili.

Art. 25

Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, gli elementi da inserire nel SID relativamente a ciascuna delle categorie da a) a f) dell'articolo 24 per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del sistema. Nelle categorie e) e f) non devono figurare in nessun caso dati personali. Nell'ambito delle categorie da a) a d), le informazioni inserite come dati personali sono al massimo le seguenti:

  1. a) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi;

  2. b) data e luogo di nascita;

  3. c) cittadinanza;

  4. d) sesso;

  5. e) segni particolari oggettivi e permanenti;

  6. f) motivo dell'inclusione dei dati;

  7. g) azione proposta;

  8. h) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle autorità;

  9. i) numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto.

Non sono ad ogni modo riportati i dati personali che rivelino l'origine razziale od etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale.

Art. 26

Per l'attuazione del SID relativamente ai dati personali, devono essere osservati i seguenti principi:

  1. a) la raccolta e qualsiasi altra operazione di trattamento dei dati devono essere effettuate in modo leale e lecito;

  2. b) i dati devono essere raccolti per finalità determinate e lecite ed utilizzati in modo compatibile con le finalità definite all'articolo 23, paragrafo 2 e non devono essere trattati successivamente in maniera incompatibile con tali finalità;

  3. c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità per i quali sono trattati;

  4. d) i dati devono essere esatti e, se necessario, devono essere aggiornati;

  5. e) i dati devono essere memorizzati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto per il periodo necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

Art. 27

1. I dati delle categorie da a) a d) dell'articolo 24 sono inseriti nel SID soltanto a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici.

2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da a) a d) dell'articolo 24 possono essere inseriti nel SID soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o effettuerà operazioni che sono in contrasto con le regolamentazioni doganale o agricola e che presentano un particolare interesse sul piano comunitario.

Art. 28

1.

Se le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 sono attuate, è possibile raccogliere e trasmettere, in tutto o in parte, le informazioni seguenti al partner del SID che ha suggerito tali azioni:

  1. a) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione;

  2. b) il luogo, l'ora ed il motivo del controllo;

  3. c) l'itinerario seguito e la destinazione del viaggio;

  4. d) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

  5. e) i mezzi di trasporto utilizzati;

  6. f) gli oggetti trasportati;

  7. g) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, dell'impresa o della persona.

Qualora tale genere di informazioni è raccolto nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre adottare delle misure intese a garantire che la natura segreta della sorveglianza non sia compromessa.

2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti consentiti e a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui ha luogo d'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non consente tali controlli specifici, questi sono automaticamente convertiti dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto ovvero in sorveglianza discreta.

Art. 29

1. L'accesso diretto ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

2.

Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate che sono autorizzate ad eccedere direttamente al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad avere accesso al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato, per informazione, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di consentire l'accesso al SID ad organizzazioni internazionali o regionali purché, laddove ciò sia pertinente, sia parallelamente stipulato un protocollo con tali organizzazioni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 della convenzione tra gli Stati membri dell'Unione europea sull'uso della tecnologia dell'informazione a fini doganali. Per adottare tale decisione si tiene conto segnatamente di tutte le intese bilaterali o comunitarie esistenti e dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati.

Art. 30

1. I partner del SID possono utilizzare i dati ottenuti dal SID soltanto per lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2; essi possono, tuttavia, avvalersene a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione del partner del SID che ha introdotto i dati nel sistema e alle condizioni da questo stabilite. Un tale diverso utilizzo deve essere conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e, se del caso, alle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione e deve tener conto dei principi indicati nell'allegato.

2. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 29, paragrafo 3, i dati provenienti dal SID possono essere utilizzati soltanto dalle autorità nazionali designati da ciascuno Stato membro nonché dai servizi designati della Commissione, i quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure che ad essi si applicano, ad agire in relazione allo scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3.

Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità designate di cui al paragrafo 2.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati a utilizzare il SID.

L'elenco delle autorità o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4.

I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali che desiderassero servirsene. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.

Art. 31

1. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel SID è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.

2. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'elaborazione dei dati provenienti dal SID, compresa la loro utilizzazione o l'attuazione di qualsiasi azione di cui all'articolo 27 paragrafo 1 e suggerita dal partner del SID che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che elabora o utilizza tali dati e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.