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REGOLAMENTO (CE) N. 515/97 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Testo vigente

Art. 16

Fatto salvo l'articolo 51, le informazioni, compresi i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le informazioni, ottenute dagli agenti dell'autorità che li comunica e trasmessi all'autorità che li riceve nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:

  1. a) nei procedimenti amministrativi dell'autorità dello Stato membro destinataria, comprese le modalità di appello successive;

  2. b) nei procedimenti giudiziari dell'autorità dello Stato membro destinataria, salvo non sia diversamente specificamente dichiarato dall'autorità che le comunica al momento della trasmissione delle informazioni.

Titolo III. Relazioni con la commissione

Art. 17

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

  1. a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:

    alle merci che hanno costituito oggetto o che si presume abbiano costituito oggetto di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola,

    ai metodi ed ai procedimenti utilizzati o che si presume siano stati utilizzati per violare le regolamentazioni doganale o agricola,

    alle richieste di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 16 che possono evidenziare tendenze di frode nei settori doganale o agricolo;

  2. b) ogni informazione riguardante insufficienze o lacune delle regolamentazioni doganale o agricola che l'applicazione ha consentito di rilevare o di supporre.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza delle regolamentazioni doganale e agricola.

Art. 18

1.

Qualora operazioni contrarie o che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola siano constatate dalle autorità competenti di uno Stato membro o presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri o in paesi terzi, oppure

qualora dette autorità ritengano che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano senza indugio alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni trasmesse dalla Commissione, le autorità competenti degli Stati membri inoltrano alla Commissione una sintesi delle misure antifrode che hanno adottato sulla base di tali informazioni. Sulla base di tali sintesi, la Commissione a scadenze regolari elabora e invia agli Stati membri relazioni sui risultati delle misure da essi adottate.

2. Qualora facciano ricorso alla disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 14, lettera b), e all'articolo 15.

3. Su richiesta motivata della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono come previsto agli articoli da 4 a 8.

4.

Quando la Commissione ritiene che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, essa ne informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(no) senza indugio un'indagine amministrativa cui possono assistere, alle condizioni enunciate dall'articolo 9, paragrafo 2 e dall'articolo 11 del presente regolamento, agenti della Commissione.

Lo o gli Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alla Commissione le conclusioni cui è (sono) pervenuto(i) al termine dell'indagine.

5. Degli agenti della Commissione possono raccogliere le informazioni di cui all'articolo 10 alle condizioni ivi stabilite e di comune accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto all'informazione e al controllo di cui la Commissione gode in virtù di altre normative vigenti.

7. Fatte salve le disposizioni del codice doganale comunitario relative all’introduzione di un quadro comune di gestione dei rischi, i dati scambiati tra la Commissione e gli Stati membri in applicazione degli articoli 17 e 18 possono essere memorizzati e utilizzati a fini di analisi strategica e di analisi operativa.

8. Gli Stati membri e la Commissione possono scambiarsi i risultati delle analisi operative e strategiche condotte a norma del presente regolamento.

Art. 18 bis

1. Fatte salve le competenze degli Stati membri e al fine di assistere le autorità di cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle normative doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati notificati dai vettori («repertorio trasporti»). Il repertorio trasporti è direttamente accessibile a tali autorità. Esse possono utilizzare il repertorio, anche per l'analisi dei dati e per lo scambio di informazioni, unicamente ai fini del presente regolamento.

2. Nella gestione del repertorio trasporti, la Commissione è autorizzata:

  1. a) ad accedere al contenuto dei dati, o a estrarlo e conservarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma e a utilizzare i dati nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie comprese misure tecniche e organizzative e obblighi di trasparenza con riguardo alle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati;

  2. b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio trasporti o estratti da esso, a compilarne un indice, a integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  3. c) a mettere i dati del repertorio trasporti a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29 del presente regolamento, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati.

3. I dati di cui al presente articolo riguardano in particolare la movimentazione dei container e/o dei mezzi di trasporto, le merci che ne formano oggetto e le persone partecipanti alle operazioni di movimentazione. Questi includono, ove disponibili, i seguenti dati:

  1. a) per i movimenti dei container:

    il numero distintivo del container,

    la situazione di carico del container,

    la data della movimentazione,

    il tipo di movimentazione (carico, scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.),

    la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto,

    il numero del viaggio,

    la località,

    la lettera di vettura o altro documento di trasporto;

  2. b) per gli spostamenti dei mezzi di trasporto:

    la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto,

    la lettera di vettura o altro documento di trasporto,

    il numero dei container,

    il peso del carico,

    la descrizione e/o codificazione delle merci,

    il numero di prenotazione,

    il numero del sigillo,

    la località della prima operazione di carico,

    la località finale di scarico,

    le località di trasbordo,

    la data presunta di arrivo alla località finale di scarico;

  3. c) per le persone che intervengono nelle operazioni di movimentazione di cui alle lettere a) e b): cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso e indirizzo;

  4. d) per le imprese che intervengono nelle operazioni di movimentazione di cui alle lettere a) e b): ragione sociale, denominazione commerciale, sede dell’impresa, numero di registrazione, numero di partita IVA e numero di identificazione dei diritti di accisa nonché indirizzo di proprietari, caricatori, consegnatari, spedizionieri, vettori e altri intermediari o persone che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale.

4.

Per la movimentazione dei container di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione predispone e gestisce un repertorio dei messaggi sullo status dei container notificati («repertorio dei CSM»). Il repertorio dei CSM è direttamente accessibile alle autorità di cui all'articolo 29. I vettori di cui al paragrafo 1 del presente articolo che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno conservato tali dati a loro nome notificano i messaggi sullo status dei container (CSM) alle autorità doganali degli Stati membri in una delle due situazioni seguenti:

  1. a) container che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave proveniente da un paese terzo, a esclusione dei:

    container destinati a rimanere a bordo della stessa nave durante il tragitto in questione e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave; e

    container destinati a essere scaricati e ricaricati sulla stessa nave durante il tragitto in questione per consentire di scaricare o caricare altre merci e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave;

  2. b) per spedizioni di merci in container che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave diretta in un paese terzo e rientranti nell'ambito di applicazione:

    dell'articolo 2 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio4;

    dell'articolo 2 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio5; o

I dati sono trasmessi dai vettori direttamente al repertorio dei CSM.

5. I CSM sono notificati nelle situazioni seguenti:

  1. a) dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione o prima di uscire da tale territorio fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto;

  2. b) per almeno tre mesi prima dell'arrivo effettivo del container nel territorio doganale dell'Unione fino a un mese dopo il suo ingresso nel territorio doganale dell'Unione, nei casi in cui CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore; oppure

  3. c) per almeno tre mesi dopo l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, nel caso in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore.

6.

I vettori notificano i CSM per i seguenti eventi o per eventi equivalenti, nella misura in cui siano noti al vettore notificante e i dati di tali eventi siano stati generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici:

conferma della prenotazione,

arrivo in una struttura di carico o scarico,

partenza da una struttura di carico o scarico,

carico su, o scarico da, un mezzo di trasposto,

ordine di riempimento o svuotamento,

conferma di riempimento o svuotamento,

movimenti all'interno del terminale,

ispezione all'ingresso del terminale,

invio per grosse riparazioni.

Ogni Stato membro prevede sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di fornire dati o per aver fornito dati incompleti o falsi. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

7.

All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati a effettuare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

I dati personali che non sono necessari per rilevare il movimento delle merci di cui al paragrafo 1, sono immediatamente cancellati o resi anonimi. In ogni caso, essi possono essere conservati per un periodo massimo di tre anni.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

8. I dati ricevuti dai vettori sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di cinque anni.

9.

La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni commerciali riservate ricevute dai vettori.

La Commissione e gli Stati membri applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme di sicurezza in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente al diritto nazionale e al diritto dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei CSM.

Art. 18 ter

1. La Commissione è autorizzata a fornire formazione e ogni forma di assistenza diversa da quella finanziaria ai funzionari di collegamento di paesi terzi e di organizzazioni e agenzie europee e internazionali.

2. La Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizia, assistenza tecnica o logistica, un’azione di formazione o di comunicazione od ogni altro sostegno operativo sia per conseguire gli obiettivi del presente regolamento sia per l’esercizio delle funzioni degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea.

Art. 18 quater

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alla frequenza delle notifiche, al formato dei dati contenuti nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2, entro il 29 febbraio 2016.

Art. 18 quinquies

1.

La Commissione istituisce e gestisce un repertorio («repertorio importazioni, esportazioni e transito») contenente dati relativi a:

  1. a) l'importazione di merci;

  2. b) il transito di merci; e

  3. c) l'esportazione di merci, nella misura in cui le merci di cui alla presente lettera rientrino nell'ambito di applicazione:

    1. i) dell'articolo 2 della direttiva 92/84/CEE;

    2. ii) dell'articolo 2 della direttiva 2011/64/UE; o

    3. iii) dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.

Il repertorio «importazioni, esportazioni e transito» è conservato come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione7.

La Commissione duplica sistematicamente i dati provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 nel repertorio «importazioni, esportazioni e transito». Gli Stati membri possono fornire alla Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l'esportazione diretta, in base alla disponibilità dei dati e delle infrastrutture delle tecnologie dell'informazione degli Stati membri.

I servizi designati dalla Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 29 del presente regolamento possono utilizzare il repertorio importazioni, esportazioni e transito per analizzare i dati e comparare i dati nel repertorio importazioni, esportazioni e transito con i CSM notificati in base al repertorio CSM e possono scambiare informazioni sui risultati, ai fini del presente regolamento.

2.

Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è accessibile alle autorità nazionali di cui all'articolo 29 del presente regolamento. All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito.

Gli Stati membri hanno accesso diretto:

  1. a) ai dati su tutte le dichiarazioni redatte e presentate nello Stato membro interessato;

  2. b) ai dati relativi agli operatori economici in possesso di un numero EORI di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 e assegnato dalle autorità di quello Stato membro;

  3. c) ai dati sul transito;

  4. d) a tutti gli altri dati esclusi i dati personali di cui all'articolo 41 ter, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le autorità competenti, una volta inseriti i dati nel sistema d'informazione doganale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento, o i dati di cui a un fascicolo istruttorio nell'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali di cui all'articolo 41 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 41 ter del presente regolamento, hanno accesso a tutti i dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito relativi a tale voce o a tale fascicolo istruttorio.

3.

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito.

La Commissione è considerata un organismo responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il repertorio importazioni, esportazioni e transito è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati contenuti nel repertorio importazioni, esportazioni e transito non possono essere conservati per più di cinque anni, con una proroga ulteriore di due anni, se giustificata.

4.

Il repertorio importazioni, esportazioni e transito non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

5.

La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni commerciali riservate. La Commissione e gli Stati membri applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e di sicurezza del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente al diritto nazionale e al diritto dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio importazioni, esportazioni e transito.

Art. 18 sexies

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della normativa doganale.

La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta alle autorità competenti. Qualora designassero più di un'autorità competente, gli Stati membri dovranno specificare il servizio amministrativo responsabile per rispondere alla richiesta della Commissione.

Gli Stati membri, entro un termine di quattro settimane decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione:

forniscono la documentazione richiesta; se giustificato, entro un ulteriore termine di sei settimane;

notificano alla Commissione che non è stato possibile soddisfare la richiesta perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste; oppure

declinano la richiesta in seguito a una decisione adottata da un organo amministrativo o giudiziario dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 3.

Titolo IV. Relazioni con i paesi terzi

Art. 19

Con riserva che il paese interessato si sia impegnato giuridicamente a prestare l’assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola o per determinare la portata delle operazioni di cui si è constatato che sono contrarie a tali regolamentazioni, le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento possono essergli comunicate:

dalla Commissione o dallo Stato membro interessato, con eventuale riserva dell’accordo preliminare delle autorità competenti dello Stato membro che le ha fornite, oppure

dalla Commissione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di un’azione concertata, se le informazioni sono fornite da più di uno Stato membro, con riserva dell’accordo preliminare delle autorità competenti degli Stati membri che le hanno fornite.

Tale comunicazione da parte di uno Stato membro è effettuata nel rispetto delle disposizioni interne relative al trasferimento a paesi terzi di dati personali. In tutti i casi, viene garantito che le norme del paese terzo interessato offrano una protezione equivalente a quella prevista all’articolo 45, paragrafi 1 e 2.

Art. 20

1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare alle condizioni di cui all'articolo 19, missioni comunitarie di cooperazione e di indagine amministrative in paesi terzi in coordinamento e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

2. Le missioni comunitarie nei paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:

  1. a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione, eventualmente in base ad elementi informativi forniti dal Parlamento europeo, ovvero su richiesta di uno o più Stati membri;

  2. b) partecipano alle missioni agenti della Commissione nominati a tale scopo e agenti a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;

  3. c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, nell'interesse della Comunità, da agenti di uno Stato membro, segnatamente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in tal caso, la Commissione è informata dei risultati della missione.

3. La Commissione comunica agli Stati membri e al Parlamento europeo i risultati delle missioni svolte a norma del presente articolo.

Art. 21

1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, in particolare sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione, sono trattate a norma dell'articolo 45.

2. Il disposto dell'articolo 12 si applica, mutatis mutandis, alle constatazioni ed alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini della loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 12, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di questi ultimi, i documenti originali ottenuti o copie autenticate degli stessi.

Art. 22

Gli Stati membri informano la Commissione delle informazioni scambiate, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa, con i paesi terzi quando ciò rivesta, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, un particolare interesse per il corretto funzionamento delle regolamentazioni doganale e agricola ai sensi del presente regolamento e quando tali informazioni ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento.

Titolo V. Sistema d'informazione doganale

Capo 1. Istituzione di un sistema d'informazione doganale

Art. 23

1. È istituito un sistema informativo automatizzato, denominato «sistema d'informazione doganale», in appresso «SID», che risponde alle necessità delle autorità amministrative incaricate dell'applicazione delle regolamentazioni doganale o agricola, nonché alle esigenze della Commissione.

2. A norma del presente regolamento, il SID ha l’obiettivo di aiutare a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo disponibili i dati in tempi più brevi e potenziando in tal modo l’efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento.

3.

Le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare l'infrastruttura materiale del SID nell'ambito della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea.

In tal caso la Commissione assicura la gestione tecnica di detta infrastruttura.

4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo alla determinazione delle operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID.

Tali atti delegati sono adottati entro il 29 febbraio 2016.

6. Gli Stati membri e la Commissione, in appresso denominati «partner del SID», partecipano al SID alle condizioni enunciate dal presente titolo.

Capo 2. Funzionamento e utilizzazione del SID

Art. 24

Il SID consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2, raggruppati secondo le seguenti categorie:

  1. a) merci;

  2. b) mezzi di trasporto;

  3. c) imprese;

  4. d) persone;

  5. e) tendenze in materia di frode;

  6. f) competenze disponibili;

  7. g) merci bloccate, sequestrate o confiscate;

  8. h) denaro contante, secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa11, bloccato, sequestrato o confiscato.

Art. 25

1. La Commissione adotta, mediante atti d'esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui all'articolo 24, nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del SID. Nella categoria di cui all'articolo 24, lettera e), non possono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 2, entro il 29 febbraio 2016.

2. Per quanto riguarda le categorie di cui all’articolo 24, lettere da a) a d), le informazioni da inserire a titolo di dati personali sono limitate alle seguenti:

  1. a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;

  2. b) data e luogo di nascita;

  3. c) cittadinanza;

  4. d) sesso;

  5. e) numero, luogo e data di rilascio dei documenti d’identità (passaporti, carte d’identità, patenti di guida);

  6. f) indirizzo;

  7. g) segni particolari oggettivi e permanenti;

  8. h) codice di allarme inteso a segnalare che la persona è già stata trovata in possesso di armi o ha fatto uso di violenza o è sfuggita alle autorità;

  9. i) motivo dell’inclusione di dati;

  10. j) azione suggerita;

  11. k) numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto.

3. Per quanto riguarda la categoria di cui all’articolo 24, lettera f), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitate al cognome e nome di esperti.

4. Per quanto riguarda le categorie di cui all’articolo 24, lettere g) e h), le informazioni da immettere a titolo di dati personali sono limitate alle seguenti:

  1. a) cognome, cognome da nubile, nomi, cognomi precedenti, pseudonimi o appellativi;

  2. b) data e luogo di nascita;

  3. c) cittadinanza;

  4. d) sesso;

  5. e) indirizzo.

5. In nessun caso vengono immessi i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, né i dati riguardanti le condizioni di salute o la vita sessuale.

Art. 26

Per l'attuazione del SID relativamente ai dati personali, devono essere osservati i seguenti principi:

  1. a) la raccolta e qualsiasi altra operazione di trattamento dei dati devono essere effettuate in modo leale e lecito;

  2. b) i dati devono essere raccolti per finalità determinate e lecite ed utilizzati in modo compatibile con le finalità definite all'articolo 23, paragrafo 2 e non devono essere trattati successivamente in maniera incompatibile con tali finalità;

  3. c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità per i quali sono trattati;

  4. d) i dati devono essere esatti e, se necessario, devono essere aggiornati;

  5. e) i dati devono essere memorizzati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto per il periodo necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

Art. 27

1. I dati personali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 24 sono immessi nel SID soltanto ai fini delle seguenti azioni suggerite:

  1. a) osservazione e rendiconto;

  2. b) sorveglianza discreta;

  3. c) controlli specifici; e

  4. d) analisi operativa.

2. I dati personali rientranti nelle categorie di cui all’articolo 24 possono essere immessi nel SID soltanto se, in particolare sulla base di precedenti attività illecite oppure di un’informazione fornita nell’ambito dell’assistenza, vi è un’effettiva indicazione che la persona in questione abbia effettuato, stia effettuando o effettuerà operazioni che sono in contrasto con le regolamentazioni doganale o agricola e presentano una particolare importanza sul piano comunitario.

Art. 28

1.

Se le azioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 sono attuate, è possibile raccogliere e trasmettere, in tutto o in parte, le informazioni seguenti al partner del SID che ha suggerito tali azioni:

  1. a) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione;

  2. b) il luogo, l'ora ed il motivo del controllo;

  3. c) l'itinerario seguito e la destinazione del viaggio;

  4. d) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

  5. e) i mezzi di trasporto utilizzati;

  6. f) gli oggetti trasportati;

  7. g) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, dell'impresa o della persona.

Qualora tale genere di informazioni è raccolto nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre adottare delle misure intese a garantire che la natura segreta della sorveglianza non sia compromessa.

2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti consentiti e a norma delle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui ha luogo d'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non consente tali controlli specifici, questi sono automaticamente convertiti dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto ovvero in sorveglianza discreta.

Art. 29

1.

L'accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le autorità doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali di cui al primo comma del presente paragrafo possono accedere ai dati che ha inserito nel SID.

2.

Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti designate che hanno accesso al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

La Commissione verifica con lo Stato membro interessato che l'elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate. In seguito a tale verifica, lo Stato membro interessato conferma o modifica l'elenco delle autorità nazionali designate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri delle precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi che hanno accesso al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su Internet dalla Commissione.

3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere di consentire l'accesso al SID ad organizzazioni internazionali o regionali purché, laddove ciò sia pertinente, sia parallelamente stipulato un protocollo con tali organizzazioni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 della convenzione tra gli Stati membri dell'Unione europea sull'uso della tecnologia dell'informazione a fini doganali. Per adottare tale decisione si tiene conto segnatamente di tutte le intese bilaterali o comunitarie esistenti e dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati.

Art. 30

1. I partner del SID possono utilizzare i dati ottenuti dal SID soltanto per lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2; essi possono, tuttavia, avvalersene a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione del partner del SID che ha introdotto i dati nel sistema e alle condizioni da questo stabilite. Un tale diverso utilizzo deve essere conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e, se del caso, alle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione e deve tener conto dei principi indicati nell'allegato.

2. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 29, paragrafo 3, i dati provenienti dal SID possono essere utilizzati soltanto dalle autorità nazionali designati da ciascuno Stato membro nonché dai servizi designati della Commissione, i quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure che ad essi si applicano, ad agire in relazione allo scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3.

Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità designate di cui al paragrafo 2.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri degli elementi corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati a utilizzare il SID.

L'elenco delle autorità nazionali o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su Internet dalla Commissione.

4.

I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel SID e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali o regionali e/o ad agenzie dell'Unione che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Il primo comma del presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel SID.

Art. 31

1. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel SID è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.

2. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'elaborazione dei dati provenienti dal SID, compresa la loro utilizzazione o l'attuazione di qualsiasi azione di cui all'articolo 27 paragrafo 1 e suggerita dal partner del SID che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che elabora o utilizza tali dati e, se del caso, dalle corrispondenti disposizioni applicabili in materia dalla Commissione.