Sez. T, Ordinanza n. 33381 del 20/12/2025 (Rv. 677278-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Riscossione dell'imposta di registro - Termine di prescrizione ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione - Termine decadenziale ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
Alla riscossione dell'imposta di registro, per la quale sussiste un autonomo procedimento di liquidazione presidiato dalla decadenza di cui all'art.76 del d.P.R. n. 131 del 1986, è applicabile unicamente il termine decennale di prescrizione, di cui al successivo art. 78, e non la decadenza prevista dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 per le imposte dirette e IVA, in ragione del fatto che in tali ipotesi la cartella diviene mezzo per l'esplicazione del procedimento di liquidazione dell'imposta anziché mero strumento di riscossione.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)