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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023 (Rv. 669567 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Avviso di liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669567-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999.

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)