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Sez. L - , Sentenza n. 5820 del 03/03/2021 (Rv. 660713 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – Contributi maturati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge – Raddoppio del termine – Denuncia del lavoratore – Inidoneità – Fondamento – Sospensione del termine ex art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660713-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 38 com. 7, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)