Sez. L, Sentenza n. 24946 del 10/12/2015 (Rv. 637998 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine breve introdotto dalla l. n. 335 del 1995 - Applicabilità del termine ordinario - Denuncia da parte del lavoratore all'INPS - Sufficienza - Specificità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
Avuto riguardo alla disciplina introdotta dalla l. n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione decennale, è sufficiente che il lavoratore abbia denunciato all'INPS l'omissione contributiva del datore di lavoro, mentre non è necessario che la denuncia abbia un contenuto specifico e tecnicamente preciso.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)