Sez. L, Sentenza n. 7179 del 26/06/1991 (Rv. 472838 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle ferie | Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento seguito non da ripresa dell'attività lavorativa ma dalla mera disponibilità del lavoratore secondo un orario prestabilito - Diritto all'indennità sostitutiva delle ferie - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle ferie
Nell'ipotesi di annullamento del licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, la ricostituzione "de iure" del rapporto comporta l'equiparazione all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative del prestatore della loro mera utilizzabilità; peraltro per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, ove all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato non sia seguita l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, e resti altresì esclusa una qualsiasi forma sostitutiva della prestazione in relazione all'obbligo di restare a disposizione del datore di lavoro secondo un orario prestabilito, non può essere riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, che presuppone l'espletamento del lavoro nel periodo feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)