Sez. L, Sentenza n. 3131 del 24/03/1998 (Rv. 513953 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Portata - Effettiva utilizzazione delle energie lavorative e loro mera utilizzabilità - Equiparazione - Garanzia retributiva - Estensione ad elementi variabili - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nell'ipotesi di annullamento del licenziamento illegittimo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la ricostituzione "de iure" del rapporto comporta l'equiparazione all'effettiva utilizzazione delle energie lavorative del prestatore alla loro mera utilizzabilità; la garanzia retributiva connessa alla continuità giuridica del rapporto di lavoro non comprende peraltro elementi variabili (quali il compenso per lavoro straordinario e indennità non collegate al contenuto professionale delle mansioni) non riferibili alla normale retribuzione assicurata dall'art. 18 legge citata per l'ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine di reintegrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)