Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 28/04/1976 (Rv. 380260 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - MANCATO RITIRO DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE PER IMPOSSIBILITA O NON COMODITA - OBBLIGO DEL VENDITORE DI CUSTODIRLA - SUSSISTENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - MANCATO RITIRO DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE PER IMPOSSIBILITA O NON COMODITA - OBBLIGO DEL VENDITORE DI CUSTODIRLA - SUSSISTENZA.*
Ove il compratore, non avendo la possibilita o comodita di ritirare subito la cosa acquistata, la lasci presso il venditore, questi assume, per cio stesso, l'Obbligo di custodirla per conto del compratore, fino a che questi non la ritiri effettivamente, e cio indipendentemente dalla stipulazione di un vero e proprio contratto di deposito fra le parti. (V 4080/75, mass n 378386; (V 2566/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1465, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1766
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)