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Sez. 4, Sentenza n. 1659 del 11/10/1989 Ud. (dep. 08/02/1990) Rv. 183235 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTRATTO DI APPALTO - COMMITTENTE - SOGGETTO OBBLIGATO AL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183235-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - CONTRATTO DI APPALTO - COMMITTENTE - SOGGETTO OBBLIGATO AL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - CONDIZIONI.*

Nel contratto di appalto, il committente non è esonerato dall'Obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo eserciti in concreto, il potere di ingerirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in Mancanza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell'esecuzione dell'opera. Infatti, destinatari delle norme antinfortunistiche, poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, sono tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere - cioè - di esigere che il lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato. (Conf mass n 090221; (Conf mass n 132495; (Conf mass n 170930).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)