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Sez. 6, Sentenza n. 2488 del 07/07/1975 Ud. (dep. 26/02/1976) Rv. 132495 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITA DEL SOLO APPALTATORE - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132495-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITA DEL SOLO APPALTATORE - ECCEZIONI.*

L'osservanza delle norme antinfortunistiche incombe all'imprenditore, in caso di appalto, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti operano in esso. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)