Sez. 6, Sentenza n. 2488 del 07/07/1975 Ud. (dep. 26/02/1976) Rv. 132495 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITA DEL SOLO APPALTATORE - ECCEZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - APPALTO - RESPONSABILITA DEL SOLO APPALTATORE - ECCEZIONI.*
L'osservanza delle norme antinfortunistiche incombe all'imprenditore, in caso di appalto, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di quanti operano in esso. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)