Sez. L, Sentenza n. 1631 del 22/01/2009 (Rv. 606293 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Selezione del personale per la promozione a qualifica superiore (area quadri di II livello) - Previsione di contratto collettivo (art. 50 CCNL del personale postale del 26 novembre 1994) imponente il rispetto dei principi di obiettività e trasparenza - Esternazione da parte del datore di lavoro delle ragioni della scelta effettuata - Necessità - Assenza di previsione contrattuale sull'obbligo di motivazione della scelta - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
In tema di selezione del personale, il datore di lavoro privato che, in forza di apposite clausole di contratto collettivo (nella specie, artt. 50 e 51 del CCNL del personale delle Poste italiane del 26 novembre 1994 e del relativo accordo integrativo del 26 ottobre 1995), è obbligato, nella valutazione del personale da promuovere (nella specie, nell'area quadri di II livello), a rispettare i principi di obiettività e trasparenza, deve rendere note le ragione della scelta, pur discrezionale, effettuata, manifestando all'esterno le motivazioni che la sorreggono (sebbene senza la necessità della redazione di appositi verbali delle operazioni di selezione), a nulla rilevando che le norme contrattuali non prevedano espressamente un obbligo di motivazione e la formazione di graduatorie, giacché tali adempimenti sono implicitamente connessi con l'obbligo di osservare criteri di obiettività e trasparenza e con quello di conformarsi ai principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994, Contr. Coll. 26/10/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)