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Sez. 2, Ordinanza n. 8500 del 06/04/2026 (Rv. 677501-01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO | Compenso del professionista - Liquidazione d'ufficio in misura inferiore a quella richiesta - Ammissibilità - Fondamento. LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677501-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO

In tema di contratto d'opera, la liquidazione giudiziale del corrispettivo in misura inferiore a quella domandata non richiede una specifica istanza dell'attore, rientrando nei poteri officiosi del giudice l'accoglimento della domanda per un importo minore, sicché, in mancanza di una convenzione sul compenso - ovvero di prova del medesimo - non consegue il rigetto della domanda, ma la determinazione del corrispettivo officio iudicis, ai sensi dell'art. 2225 c.c.

Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)