Sez. 2, Sentenza n. 21397 del 18/09/2013 (Rv. 628359 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO | Domanda di compenso per attività professionale - Liquidazione d'ufficio in misura inferiore a quella richiesta - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO
La liquidazione d'ufficio di un corrispettivo d'opera in misura inferiore a quella pretesa non richiede una specifica istanza dell'attore, non avendo le parti l'onere di sollecitare il giudice all'esercizio dei suoi poteri officiosi, qual è quello di accogliere la domanda per un importo inferiore rispetto al domandato, ed imponendo la mancanza di convenzione sul corrispettivo, al pari del difetto sulla relativa prova, non già il rigetto della domanda, ma l'accoglimento di questa per un importo minore del preteso, previa determinazione "officio iudicis" in base all'art. 2225 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)