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Sez. 1, Sentenza n. 13481 del 16/09/2002 (Rv. 557403 - 01)

AGRICOLTURA - IN GENERE | Ente sviluppo agricolo - Cessione dei crediti nei confronti dell'ente - Opponibilità al debitore - Requisiti.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557403-01

AGRICOLTURA - IN GENERE

Alla stregua della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., la cessione del credito vantato nei confronti di un ente di sviluppo agricolo (ente pubblico non economico) non si perfeziona con la notificazione all'ente della sola dichiarazione unilaterale di cessione, ma, perché sia opponibile al debitore, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere accettata.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 21, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)