Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 20/04/1982 (Rv. 420316 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI FIDEJUSSORE ASSOMMANTE IN SÈ LA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ, DEBITRICE PRINCIPALE, E DI GARANTE DELLA SOCIETÀ STESSA.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI FIDEJUSSORE ASSOMMANTE IN SÈ LA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ, DEBITRICE PRINCIPALE, E DI GARANTE DELLA SOCIETÀ STESSA.*
La sanzione, prevista dall'art. 1955 cod. civ., dell'Estinzione dell'obbligazione fidejussoria per inadempimento da parte del creditore del dovere di conservare al fidejussore il diritto di surrogazione, presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso, tale da determinare pregiudizio alla ragione di rivalsa dell'obbligato al pagamento: il quale comportamento non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fidejussore, assommando in sè la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fidejussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore. (V 2130/71, mass n 352867).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)